Art. 1.
(Codice di condotta).

      1. La presente legge ha la finalità di garantire che le funzioni esercitate dalle Forze dell'ordine siano svolte con diligenza e con dignità nonché nel rispetto dei princìpi sui diritti umani stabiliti e tutelati a livello internazionale, costituzionale e legislativo.
      2. Al fine di dare attuazione alla risoluzione 34/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1979, che stabilisce il codice di comportamento per sussidiari incaricati di fare rispettare la legge, il Governo adotta con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il codice di condotta per gli ufficiali incaricati del rispetto della legge, di seguito denominato «codice di condotta», secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 3 della presente legge.